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L’esercizio della caccia à regolato dalla rispettiva legislazione. Secondo l’art. 79 della Costituzione federale la Confederazione detta dei principi per l’esercizio della caccia.
Alta priorità viene data alla conservazione della biodiversità nelle specie selvatiche di mammiferi e di uccelli.
A livello federale la caccia viene regolata dalle leggi federali sulla caccia e la protezione dei mammiferi ed uccelli selvatici. Si tratta di una legge quadro, alla quale i cantoni devono attenersi. Oltre a ciò per i Cantoni sono determinanti quattro ordinanze federali, che secondo l’art. 3 della legge federale pianificano e regolano la caccia.

» Basi legali

  • Legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione di mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia, LCP)
  • Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione di mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla caccia, OCP)
  • Ordinanza del DFI del 30 aprile 1990 sulla regolazione degli effettivi degli stambecchi (ORES)
  • Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve di importanza internazionale e nazionale d’uccelli acquatici e migratori (ORUAM)
  • Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali (OBAF)

Tutti i cantoni dispongono di leggi cantonali, ordinanza e norme esecutive.

» www.ch.ch

Accanto alle prescrizioni venatorie sono da osservare ulteriori decreti legislativi. In particolare vanno menzionati i regolamenti sulla:

 

 
 
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