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Leggi
Lesercizio della caccia à regolato dalla rispettiva
legislazione. Secondo lart. 79 della Costituzione federale
la Confederazione detta dei principi per lesercizio
della caccia.
Alta priorità viene data alla conservazione della biodiversità
nelle specie selvatiche di mammiferi e di uccelli.
A livello federale la caccia viene regolata dalle leggi federali
sulla caccia e la protezione dei mammiferi ed uccelli selvatici.
Si tratta di una legge quadro, alla quale i cantoni devono
attenersi. Oltre a ciò per i Cantoni sono determinanti
quattro ordinanze federali, che secondo lart. 3 della
legge federale pianificano e regolano la caccia.
» Basi
legali
- Legge federale del 20 giugno 1986 sulla caccia e la protezione
di mammiferi e degli uccelli selvatici (Legge sulla caccia,
LCP)
- Ordinanza del 29 febbraio 1988 sulla caccia e la protezione
di mammiferi e degli uccelli selvatici (ordinanza sulla
caccia, OCP)
- Ordinanza del DFI del 30 aprile 1990 sulla regolazione
degli effettivi degli stambecchi (ORES)
- Ordinanza del 21 gennaio 1991 sulle riserve di importanza
internazionale e nazionale duccelli acquatici e migratori
(ORUAM)
- Ordinanza del 30 settembre 1991 sulle bandite federali
(OBAF)
Tutti i cantoni dispongono di leggi cantonali, ordinanza
e norme esecutive.
» www.ch.ch
Accanto alle prescrizioni venatorie sono da osservare ulteriori
decreti legislativi. In particolare vanno menzionati i regolamenti
sulla:
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